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Comune di Dosolo, Piazza Garibaldi, 3, 46030 Dosolo (MN) - Tel. 0375 89573 - Fax 0375 899027 - PEC:
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guida ai servizi
Questo servizio ti permette di consultare tutti i procedimenti pubblicati su questo sito internet e fornisce informazioni su come e dove richiederli, la documentazione necessaria da presentare, le tempistiche ed i costi. Il servizio inoltre ti consente di scaricare e/o stampare direttamente sul tuo computer la modulistica e la documentazione necessaria relativa al procedimento scelto.
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Hai selezionato questo procedimento
CONVIVENZA DI FATTO
area / servizio :
Affari Generali Servizi al Cittadino
/
Anagrafe
A chi Rivolgersi
unità :
Anagrafe / URP
Responsabile :
Responsabile Area: dott.ssa Borghi Roberta
Operatori :
Rondelli Fabia
Ardenghi Elisa
Orari :
dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ora 12.30
Contatti :
TELEFONO: 0375-899921
FAX: 0375-899027
EMAIL: servizidemografici@comune.dosolo.mn.it
PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
Descrizione del Procedimento
Cos'è
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi dal 36 al 65 dell’Art. 1).
Essa regola e definisce i diritti e i doveri di tutte le coppie che, non riconoscendosi nello schema del matrimonio, decidono di costruire e progettare una vita insieme, una convivenza di fatto.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Chi può richiederlo
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la variazione.
Procedimento: Informazioni
Come si richiede
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (vedi modulo sottostante) unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione potrà essere rilasciata presso l’Ufficio Anagrafe o essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R, Pec, email o fax allo stesso ufficio (vedi contatti sopra)
L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Spese a carico dell'utente
0,00
Riferimenti legislativi (Normativa)
Per ogni approfondimento, Vi consigliamo di leggere il testo della Legge n. 76 del 20 maggio 2016
Documenti allegati
Modulo Dichiarazione Convivenza di fatto - formato docx - 23 Kb
Link utili
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16G00082¤tPage=1
ultimo aggiornamento in data:
10/06/2016
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